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Danno cagionato dal cavallo in box http://www.equiweb.it/forum/danno-cagionato-dal-cavallo-in-box-t7840-15.html |
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Autore: | Andrea [ lunedì 31 marzo 2008, 15:58 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Danno cagionato dal cavallo in box |
Grazie Nico' è quello che volevo capire ti scrivo in tutte le salse che non puoi nè entrare nè tocare i cavalli, entri e tocchi, e ti fai male, non è totalmente responsabilità mia... |
Autore: | Nicola [ lunedì 31 marzo 2008, 16:27 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Danno cagionato dal cavallo in box |
Andrea ha scritto: Grazie Nico' è quello che volevo capire ti scrivo in tutte le salse che non puoi nè entrare nè tocare i cavalli, entri e tocchi, e ti fai male, non è totalmente responsabilità mia... Figurati. La fattispecie è la stessa di un ladro che viene morso dal tuo cane nel tuo giardino. Se ovunque c'è scritto vietato l'accesso ai non autorizzati, di fatto si tratta di violazione di proprietà privata. |
Autore: | firin@ [ lunedì 31 marzo 2008, 16:31 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Danno cagionato dal cavallo in box |
però io avevo sentito dire che se il cane morsica un ladro,quest'ultimo può denunciare il padrone.quindi è una bufala? |
Autore: | Nicola [ lunedì 31 marzo 2008, 17:25 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Danno cagionato dal cavallo in box |
firin@ ha scritto: però io avevo sentito dire che se il cane morsica un ladro,quest'ultimo può denunciare il padrone.quindi è una bufala? In teoria se ti entra in casa e tu lo tramortisci o lo trattieni può denunciarti per percosse e per sequestro di persona. Ma un conto è una denuncia, un altro è vincere una causa. ![]() |
Autore: | Andrea [ lunedì 31 marzo 2008, 17:45 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Danno cagionato dal cavallo in box |
Sere.. quella del cane l'avevo sentita anch'io.. pero'.. in questo paese del cavolo, non possono scamparla sempre e solo i disonesti se ti tappezzo il maneggio di scritte evidenti, in cui ti esorto a non toccare i cavalli e a non oltrepassare un certo limite, se poi un mio cavallo ti morde dopo che lo hai toccato, scavalcando le due catene tirate davanti ai paddok... vienimi a dimostrare che è colpa mia !!! |
Autore: | rhox [ lunedì 31 marzo 2008, 19:40 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Danno cagionato dal cavallo in box |
è colpa tua perchè non hai messo dietro le catene un raggio laser che disintegra chiunque lo oltrepassi... eh.. insomma! tralasciare particolari importanti.. ![]() |
Autore: | Andrea [ martedì 1 aprile 2008, 9:33 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Danno cagionato dal cavallo in box |
Ce lo abbiamo il raggio laser si chiama Graziano lancia un primo raggio di avviso composto dal calendario dei santi al completo...poi , di solito, prende il badile... ![]() |
Autore: | Nhadir [ martedì 1 aprile 2008, 12:57 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Danno cagionato dal cavallo in box |
uuuu!!!! me lo immagino Graziano-raggio laser ![]() la cosa del cane è vera o meglio, un mio conoscente ha avuto grossi problemi perchè il suo cane, un normalissimo meticcio, chiuso dietro il cancello di casa ha morso un bambino che aveva infilato la mano per accarezzarlo. il bambino era piccolo e accompagnato dai genitori e la beffa, se così si può definire è stata che l'incidente è avvenuto proprio nel punto del cancello in cui era attaccato il classico cartello "attenti al cane". in pratica i genitori avevano il cartello in faccia...il bambino era troppo piccolo per saper leggere, loro è chiaro che se ne sono fregati. |
Autore: | Zenith [ martedì 1 aprile 2008, 13:21 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Danno cagionato dal cavallo in box |
Nicola ha scritto: firin@ ha scritto: però io avevo sentito dire che se il cane morsica un ladro,quest'ultimo può denunciare il padrone.quindi è una bufala? In teoria se ti entra in casa e tu lo tramortisci o lo trattieni può denunciarti per percosse e per sequestro di persona. Ma un conto è una denuncia, un altro è vincere una causa. ![]() piccolo OT No Nicola, non è sequestro di persona...anche i privati possono procedere all'arresto, ai sensi dell'art. 383 cpp: 383 Facoltý di arresto da parte dei privati art 383 cpp 1. Nei casi previsti dall`art. 380 ogni persona Ë autorizzata a procedere all`arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio. 2. La persona che ha eseguito l`arresto deve senza ritardo consegnare l`arrestato e le cose costituenti il corpo del reato (253) alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia. art 380 cpp 380 Arresto obbligatorio in flagranza 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) procedono all`arresto di chiunque Ë colto in flagranza (382) di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell`ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni . 2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all`arresto di chiunque Ë colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: a) delitti contro la personalitý dello Stato previsti nel Titolo I del Libro II del Codice Penale per i quali Ë stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall`art. 419 c.p.; c) delitti contro l`incolumitý pubblica previsti nel Titolo VI del Libro II del Codice Penale per i quali Ë stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni; d) delitto di riduzione in schiavit˜ previsto dall`art. 600 delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies c.p. .; e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall`art. 4 della L. 8 agosto 1977 n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall`art. 625 comma 1 nn. 1), 2) prima ipotesi e 4) seconda ipotesi c.p.; f) delitto di rapina previsto dall`art. 628 c.p. e di estorsione previsto dall`art. 629 c.p.; g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchÈ di pi˜ armi comuni da sparo escluse quelle previste dall`art. 2, comma terzo, della L. 18 aprile 1975, n. 110 ; h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell`art. 73 del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo ; i) delitti commessi per finalitý di terrorismo o di eversione dell`ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall`art. 1 della L. 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall`art. 1 della L. 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni dei movimenti o dei gruppi previsti dagli artt. 1 e 2 della L. 20 giugno 1952 n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all`art. 3, comma 3 della L. 13 ottobre 1975, n. 654 ; l bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall`art. 416 bis c.p. ; m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall`art. 416 commi 1 e 3 c.p., se l`associazione Ë diretta alla commissione di pi˜ delitti fra quelli previsti dai comma l o dalle lett. a), b), c) d), f), g), i) del presente comma. 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela (120 c.p.), l`arresto in flagranza Ë eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente (337) all`ufficiale o all`agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l`avente diritto dichiara di rimettere la querela (340), l`arrestato Ë posto immediatamente in libertý (389). ci manca anche che se un ladro mi entra in casa non lo posso arrestare.....e mi denunci per sequestro di persona... fine OT |
Autore: | firin@ [ martedì 1 aprile 2008, 13:48 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Danno cagionato dal cavallo in box |
zenith però è già successo che il ladro querelasse il padrone di casa.cmq grazie per l'info,dovesse mai capitare gli schiaffo davant il codice |
Autore: | Zenith [ martedì 1 aprile 2008, 14:15 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Danno cagionato dal cavallo in box |
chiaramente devi poi consegnarlo subito alle forze dell'ordine, non puoi tenertelo prigioniero per 3 giorni e poi chiamare la polizia..... ![]() E' ovvio che poi il ladro (o meglio i difensori del ladro) tentino di "discolparsi" usando queste argomentazioni.... |
Autore: | Nicola [ martedì 1 aprile 2008, 15:24 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Danno cagionato dal cavallo in box |
Zenith ha scritto: chiaramente devi poi consegnarlo subito alle forze dell'ordine, non puoi tenertelo prigioniero per 3 giorni e poi chiamare la polizia..... ![]() E' ovvio che poi il ladro (o meglio i difensori del ladro) tentino di "discolparsi" usando queste argomentazioni.... Il 383 tuttavia ha il piccolo difetto di non stabilire quali siano le modalità di arresto consentite al privato cittadino. Per fare un semplice esempio, se trovo un ladro in casa mia, ci sono azioni che possono essere considerate oltre la legittima difesa, come per esempio il ferimento, anche lieve, del ladro, e/o l'immobilizzazione con corde o altri strumenti, in attesa dell'arrivo dei Pubblici Ufficiali. Ancora, parlando di un argomento che conosco, il solo fatto di avere il grado di cintura nera in un'arte marziale mi pone nell'antipatica situazione che, in una eventuale colluttazione con un ladro all'interno di casa mia, si presupponga "l'eccesso di difesa" da parte mia. |
Autore: | Andrea [ martedì 1 aprile 2008, 15:43 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Danno cagionato dal cavallo in box |
Mio nonno diceva "meglio un bel processo di un bel funerale" |
Autore: | Zenith [ martedì 1 aprile 2008, 17:03 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Danno cagionato dal cavallo in box |
sicuramente, ma l'utilizzo di arti marziali (io ho fatto wu-shu) è consentito come sistema di difesa. L'eccesso di legittima difesa si ha nel momento in cui la difesa non è paragonabile all'offesa: nel senso che se un ladro sta rubando a casa mia, purtroppo io non lo posso uccidere, perchè incorrerei in eccesso, ma se il ladro è armato e mi punta l'arma, allora posso uccidere, in quanto sto difendendo la mia vita (e forse anche la vita di altri, oltrre che il patrimonio), quindi, la difesa della mia vita + la difesa del patrimonio ammette la soppressione della vita del ladro. Inoltre ricordiamoci che la stessa dottrina penalistica più importante (Stella, Fiandaca) indica che la difesa è cmq possibile qualora il "commodus discessus" (la fuga) non sia possibile,senza porre in pericolo me stesso o altri... Il processo cmq si farà. Ogni volta che c'è un morto si fa il processo, e purtroppo sappiamo anche che il diritto penale sulla legittima difesa, e sulle cause giustificative e scriminanti in genere, ammette molta interpretazione da parte del giudice, e quindi dipende da come quel giudice interpreta il tuo comportamento...purtroppo sembra che non si riesca a fare una norma di univoca interpretazione. Se fosse per me la norma sarebbe semplicissima: "è ammessa ogni forma di difesa, atta a porre in fuga, immobilizzare, neutralizzare (compresa la morte), a chi si introduce in una abitazione per compiere qualsivoglia azione criminosa...". Sarò estremo, ma io la vedo così... ![]() |
Autore: | Andrea [ martedì 1 aprile 2008, 17:28 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Danno cagionato dal cavallo in box |
Non sei estremo.. sono troppo buonisti quelli che la pensano diversamente.. che cavolo!! |
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